Diritto annuale
Tributi
Il diritto annuale è il tributo che ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle Imprese, è tenuta a versare alla Camera di Commercio di riferimento. (art. 18 della legge 580/1993 e successive modifiche).
Se l'impresa, oltre alla sede principale, ha sedi secondarie o unità locali nella stessa provincia o altrove, è dovuto un pagamento a ciscuna Camera competente per territorio.
La stessa regola si applica alle imprese con sede legale all'estero e dislocamenti in Italia. Per queste ultime il tributo è dovuto a ciascuna Camera della provincia in cui è ubicata in sede secondaria.
Per le nuove imprese che versano, contestualmente alla domanda di iscrizione e di annotazione, somme diverse da quelle stabilite con il decreto, le Camere di Commercio provvedono a richiedere l’integrazione del minor diritto versato o, in caso contrario, ad effettuare il rimborso del maggior diritto pagato.
Il provvedimento che stabilisce le somme da versare nel 2005 è il decreto del Ministro delle Attività produttive 23 marzo 2005.
Il diritto annuale è dovuto:
- in misura fissa per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese;
- in misura commisurata al fatturato dell'esercizio precedente per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.
Si ricorda che la legge finanziaria 2000 ha modificato le modalità per il pagamento del diritto annuale. In precedenza quest'ultimo avveniva mediante bollettino prestampato spedito da ciascuna Camera di Commercio alle imprese. A partire dal 2001, invece, il pagamento è effettuato in unica soluzione esclusivamente tramite il modello F24, insieme al versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, entro il 20 giugno o il 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Questa procedura consente ai contribuenti di compensare immediatamente quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti.
SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE
Sono tenuti al pagamento del diritto annuale tutte le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nonchè le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nel corso dell'anno di riferimento (art.3 comma 1 D.M. 359/2001).
A tal proposito si ricorda che l'importo non è frazionabile in rapporto alla durata dell'iscrizione nell'anno (art.3 comma 2 D.M. 359/2001).
Sono quindi tenute al pagamento anche le imprese:
• in liquidazione
• inattive dalla costituzione
• che abbiano cessato o sospeso l'attività
• cessate nel corso dell'anno
SOGGETTI ESONERATI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE
Sono esonerati dal pagamento del diritto annuale:
• i soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo)
• le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento (tranne i casi in cui sia stato autorizzato e fino a quando non sia cessato l'esercizio provvisorio dell'impresa)
• le imprese individuali che avendo cessato l'attività al 31/12 chiedono la cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo alla cessazione attività
• le società e gli altri soggetti collettivi che, avendo approvato il bilancio finale di liquidazione, chiedono la cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell'anno solare successivo all'approvazione del bilancio finale
• le società cooperative sciolte ex art. 2544 c.c. dall'anno solare successivo a quello del provvedimento dell'autorità governativa
