Camera di Commercio di Catania

Il sito Ufficiale della Camera di Commercio di Catania: iniziative, novità e tutto quanto di interesse per le imprese e le aziende

Deposito atti: disciplina tributaria

Attenzione: apre in una nuova finestra. | Stampa |

Registro delle Imprese

L’art. 36 c. 1 bis della L. 133/2008, fa salva la disciplina tributaria applicabile agli atti in questione. Ciò sta a significare che anche l’atto generato informaticamente è soggetto a registrazione e sconta un’imposta di registro a termine fisso di: € 168,00 per ciascuna disposizione negoziale (vedi circ. 58/E del 17 ottobre 2008 dell’Agenzia delle Entrate) un’imposta di bollo di € 14,62 sia per l’originale su supporto informatico sia per la copia cartacea con un distinguo però, che per la copia cartacea in applicazione dell’art. 5 del D.P.R. 642/72 l’imposta di bollo di € 14,62 va assolta ogni quattro facciate.
La richiesta di registrazione dell’atto di trasferimento quote in duplice copia, una su supporto informatico e una cartacea, va effettua entro il termine di 20 giorni dalla marcatura temporale dell’atto apposta al momento dell’ultima firma digitale.
La richiesta di registrazione può essere effettuata in qualsiasi ufficio del Registro delle Entrate a cura delle parti, (artt. 9 e 10 D.P.R. 131/1986).
Caso contrario, qualora le parti affidino l’incarico a registrare l’atto al commercialista, questo necessita di apposita procura speciale con sottoscrizioni autenticate dallo stesso, con la quale le parti gli conferiscono apposito incarico di provvedere a richiedere la registrazione dell’atto per loro conto.
Allo stato, l’agenzia delle entrate non avendo “un ambiente informatico” idoneo alla ricezione degli atti telematici, il commercialista incaricato dovrà presentare:

  • originale informatico dell’atto di cessione quota firmato digitalmente con marcatura temporale apposta al momento dell’ultima firma su supporto informatico (CD o DVD);
  • copia cartacea dello stesso atto;
  • richiesta di registrazione mediante modello 69;
  • modello F23 attestante l’avvenuto versamento dell’imposta di registro di € 168,00 (cod. tributo 109/T), imposta di bollo di € 14,62 (cod. tributo 456/T) per ciascuna copia, con  l’avvertenza che la copia cartacea sconta l’imposta di bollo di € 14,62 ogni 4 facciate (art. 5 D.P.R. 645/72).

A proposito di imposta di registro, in caso di cessione multipla es. quattro cessione di quote sociali a favore di un singolo soggetto contenuto in un solo atto, in questo caso l’agenzia delle entrate con propria risoluzione n. 225/E del 5 giugno 2008 avendo inteso la natura di tale atto non quale atto complesso che andrebbe assoggettato ad un'unica tassazione di registro, ai sensi dell’art. 11 del TUR, bensì ritenendo il contenuto dell’atto quali distinte disposizioni negoziali, ritiene ciascuno di queste autonomamente  assoggettato all’applicazione dell’imposta di registro ai sensi dell’art. 21 I c. del D.P.R. 131/1986 (TUR).

Procedura di registrazione