- di unità di misura
- di metodi di misurazione
- di strumenti di misura utilizzati nelle transazioni commerciali
- di procedure di verifica degli strumenti di misura
- strumenti per pesare,
- misuratori per gas,
- misuratori per acqua,
- misuratori per carburanti,
- misure lineari materializzate,
- masse campione,
- dispositivi vari associabili a strumenti metrici (es.: etichettatrici, ecc.).
tariffario generale e alle
tariffe per i distributori stradali di carburanti secondo le modalità previste dalle linee guida
Verificazione dei misuratori dei gas
I misuratori dei gas sono soggetti alla verificazione, prima di essere posti in uso e, quando sono stati rimossi dal luogo dove agivano, prima che siano ricollocati in esercizio.
I cronotachigrafi CEE sono strumenti per la misura e la registrazione di grandezze come la velocità , lo spazio percorso ed i tempi di lavoro e di sosta dei veicoli stradali sui quali è installato; i dati vengono registrati su appositi fogli di registrazione che vanno inseriti nell'apparecchio. I cronotachigrafi CEE ed i fogli di registrazione devono essere omologati dal Ministero dell'industria ,del commercio e dell'artigianato secondo le modalità di cui al Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure, previo accertamento da parte dell'Ufficio Centrale Metrico della loro conformità alle disposizioni dei particolari regolamenti CEE che li riguardano.
All'Ufficio Centrale Metrico ed agli uffici metrici delle Camere di Commercio è affidato il compito di accertare:
Verifica strumenti CE
Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, cioè quelli che richiedono l'intervento dell'uomo durante la pesatura, per via della pericolosità di questa operazione, devono essere provvisti del marchio di conformità CE (apposto in modo ben visibile sullo strumento) e sono disciplinati dal D.Lgs. del 29/12/1992 (attuazione della direttiva 90/384/CEE). Questi strumenti, per poter essere immessi sul mercato, devono essere conformi a determinati requisiti essenziali fissati nella sopracitata direttiva; detta conformità può essere attestata a scelta del richiedente in due modi diversi, il primo (attuato solitamente per produzioni in serie) in cui è previsto che il processo di fabbricazione disponga di un sistema di garanzia della qualità della produzione, consiste nel sottoporre un esemplare dello strumento di cui si vuole iniziare la produzione all'"Esame CE del Tipo" a cui deve seguire una procedura chiamata "dichiarazione di conformità al tipo" con la quale un organismo notificato valuta il sistema di garanzia della qualità della produzione e ne attesta l'idoneità . Il fabbricante che si avvale di questa procedura, si impegna a mantenere nel tempo gli standard qualitativi della produzione previsti; il sistema produttivo è sottoposto a controlli di sorveglianza (sorveglianza CE) da parte dello stesso organismo notificato. La seconda via per attestare la conformità dello strumento ai requisiti essenziali consiste nel sottoporlo alla "verificazione CE all'unità ", questa procedura, che viene generalmente seguita nel caso in cui si abbiano un ristretto numero di strumenti, consiste nell'esaminarli e nell'approvarli singolarmente, quindi a differenza del caso precedente si esamina la strumento piuttosto che il sistema di produzione. Anche gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico sono sottoposti alla verificazione periodica, con le stesse modalità previste per gli altri tipi di strumenti.
Rilegalizzazione
E' la verifica che si esegue a seguito di una richiesta fatta da un fabbricante, che per motivi tecnici ha rimosso dei sigilli di stato su di uno strumento metrico. Questa verificazione viene eseguita senza preavvisare l'utente. Si è obbligati a preavvisare solamente se si dovranno eseguire verifiche su particolari strumenti, autobotti chilolitriche o contalitri, misuratori fissi di carburanti, pese fisse, convertitori di volume, ecc., per la cui esecuzione i fabbricanti devono predisporre particolari strumenti o attrezzature. Con il nuovo regolamento sulla verifica periodica la rilegalizzazione ha assunto lo status di verifica periodica (dalla data di effettuazione parte il conteggio per la verifica periodica successiva)
Cronotachigrafi CE (
scarica la nota Ministeriale 173654 del 24 Novembre 2010 )
La regolarità delle operazioni metrologiche effettuate dalle officine e dai montatori in sede di montaggio, riparazione, verificazione e controllo dei cronotachigrafi CEE.
- i modelli di cronotachigrafi CEE che si intendono montare e riparare, i nomi e gli indirizzi dei relativi fabbricanti, nonchà© i marchi di omologazione CEE dei predetti modelli;
- le attrezzature impiegate, ivi compresi gli strumenti metrici per l'espletamento delle varie operazioni connesse al montaggio e alla riparazione di cronotachigrafi CEE nonchè alle relative prove di controllo regolamentare, precisando in dettaglio le caratteristiche metrologiche;
- le caratteristiche della pista su cui dovranno essere eseguite le prove, in sede di controllo regolamentare del montaggio e della riparazione;
- il numero di iscrizione della ditta richiedente nello "stato comunale degli utenti metrici" del comune in cui la stessa ditta svolge la propria attività .
- un certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per provincia, che attesti la specifica attività (officina meccanica di riparazione autoveicoli, montaggio e riparazione di tachimetri etc.) esercitata dalla ditta richiedente;
- una pianta da cui risultino le caratteristiche della pista, di cui alla lettera c) del precedente comma, ivi compresi lo sviluppo e la posizione della pista medesima rispetto al laboratorio di montaggio e di riparazione dei cronotachigrafi CEE;
- disegni, corredati di idonea descrizione tecnica, delle attrezzature destinate al controllo metrologico e funzionale del montaggio e della riparazione dei cronotachigrafi CEE;
- disegno in duplice copia del contassegno che la ditta richiedente intende inserire nel marchio particolare, di cui all'art. 5 successivo, da apporre sui sigilli ai serisi dell'art. 14, par. 2, del regolamento (CEE) n. 1463/70."
- Per imballaggio preconfezionato o più semplicemente preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato. Per come sono stati trattati dalla normativa, i preimballaggi possono essere divisi in tre gruppi:
- Preimballaggi CEE - liquidi alimentari
- Preimballaggi CEE - Prodotti diversi dai liquidi alimentari
- Preimballaggi Nazionali
"Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica, anche comunali, devono visitare frequentemente i luoghi di compra e di vendita ed i pubblici locali ove sono in esercizio strumenti di misure, per accertare che gli strumenti siano muniti dei debiti bolli di verificazione periodica, che non abbiano sofferto alterazione, e che lo smercio venga fatto senza frode. Tale sorveglianza è anche affidata agli ufficiali metrici." (art. 142 Reg. 242 del 1909).
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catania
Servizio di metrologia legaleResponsabile : Rosario Condorelli
Telefono : 095/7361320
Fax: 095/7361334
