I soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI
Registro delle Imprese
Con il Decreto Ministeriale 17 Dicembre 2009, sono state individuati due livelli di adesione al SISTRI:
Nella prima categoria rientrano:
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
REGIONE CAMPANIA
COMMERCIANTI ED INTERMEDIARI
CONSORZI
TRASPORTATORI PROFESSIONALI
OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE
TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI
RECUPERATORI E SMALTITORI
L'adesione è, invece, facoltativa per:
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
- soggetti tenuti (obbligati) ad aderire al SISTRI
- soggetti la cui adesione è facoltativa
Nella prima categoria rientrano:
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti.
REGIONE CAMPANIA
- i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.
COMMERCIANTI ED INTERMEDIARI
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
CONSORZI
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.
TRASPORTATORI PROFESSIONALI
- le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.
OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE
- il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge n. 84/1994 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;
- i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
RECUPERATORI E SMALTITORI
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.
L'adesione è, invece, facoltativa per:
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
- gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.
TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
