Camera di Commercio di Catania

Il sito Ufficiale della Camera di Commercio di Catania: iniziative, novità e tutto quanto di interesse per le imprese e le aziende

Siamo su Google Plus. Seguici

Menu

Orari al Pubblico
ORARI AL PUBBLICO:
dal lunedi al venerdi
08:30 - 12.00
il martedi anche
16:00 - 18:00
Indirizzi e PEC
Camera di Commercio
Via Cappuccini, 2
95124 - CATANIA
Telefono giallo
(+39)0957361111
fax
(+39)0957361301

PEC:
cciaa.catania@ct.legalmail.camcom.it

Altri contatti e mappa
Area riservata

Il trasferimento quote - Legge 133-2008

Attenzione: apre in una nuova finestra. | Stampa |

Registro delle Imprese

computercomplA seguito dell’entrata in vigore in data 22 agosto 2008, dell’art. 36 c. 1 bis della L. 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 nel nostro sistema normativo è previsto un’ulteriore forma di atto di trasferimento quote delle s.r.l., alternativa a quella prevista dall’art. 2470 c.c.
Si ricorda, inoltre, che, a partire dal 01.01.2009, le le istanze telematiche volte al Registro delle Imprese dovranno essere compilate con la nuova versione FedraPlus o applicazioni analoghe e con allegati in formato PDF/A
Le novità introdotte dal predetto comma 1 bis dell’art. 36 possono essere così sintetizzate:
  • l’atto di trasferimento quote delle s.r.l., diversamente da quanto previsto dall’art. 2470 c.c. che ne prescrive la forma della scrittura privata con firme autenticate, deve avere “natura informatica” e sottoscritto dai contraenti con firma digitale, nel rispetto della normativa regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici e cioè la normativa contenuta nel codice dell’amministrazione digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m. e nel D.P.C.M. 13 gennaio 2004.
  • Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione l’atto deve essere depositato presso il Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale della società a cura dell’intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31 comma 2 quater della L. 340/2000, ovvero sia dal commercialista o ragioniere iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.



Resta salva la disciplina tributaria di già applicata agli atti di trasferimento quote di s.r.l.

Vedi le implicazioni applicative