Impiantisti DM 37-08
Registro delle Imprese
Installatori di impianti: a decorrere dal 27 Marzo, la Legge 46/90 viene abrogata le sostituita dal D.M. 22.01.2008 n° 37 .Le novita':
- Estensione del campo di applicazione a tutte lee categorie di edifici privati e pubblici, qualsiasi sia la destinazione d'uso, nonché le aree di pertinenza (es. cortili, aree parcheggio ecc.);
- Modifica della classificazione degli impianti (art. 1 comma 2 );
- I requisiti di qualificazione professionale vengono resi più selettivi con l'incremento dei periodi di inserimento;
Vedi il dettaglio dei requisiti commentato
- Soppressione dell'obbligo di invio della Dichiarazione dii Conformità alla Camera di Commercio. Dichiarazione che verrà, invece, depositata presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune dove è ubicato l'immobile in cui è installato l'impianto.
Aspre le sanzioni in caso di inosservanza.
Download del modello di iscrizione all'artigianato e delle attestazioni di conformità
ATTENZIONE: In questa nuova disciplina rientrano anche i casi di compravendita, donazione, permuta, conferimento etc.. e quindi le nuove regole si applicano anche ai vecchi impianti.
Infatti, la norma - con l'articolo 13 comma 2 (nel quale è prescritto che l'atto: «riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza» e contiene in allegato la dichiarazione di conformità «ovvero la dichiarazione di rispondenza» dell'impianto) - interessa anche i contratti «di trasferimento» (espressione generica che comprende compravendite, donazioni, permute, conferimenti eccetera). La sanzione per l'inosservanza di queste norme non è, una volta tanto, la nullità dell'atto traslativo, ma l'applicazione di una sanzione amministrativa da mille a 10mila euro (articolo 15, comma 2).
L'atto, quindi, deve inderogabilmente riportare la garanzia di conformità dell'impianto e, pertanto, la vendita di immobili dotati di impianti non a norma potrebbe essere soggetta a risarcibilità del danno patito dall'acquirente.
Nel caso di impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto, la dichiarazione di conformità agli impianti è sostituita da una "dichiarazione di rispondenza" predisposta da un tecnico abilitato. Tale dichiarazione va allegata all'atto di trasferimento della proprietà.
L'atto, quindi, deve inderogabilmente riportare la garanzia di conformità dell'impianto e, pertanto, la vendita di immobili dotati di impianti non a norma potrebbe essere soggetta a risarcibilità del danno patito dall'acquirente.
Nel caso di impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto, la dichiarazione di conformità agli impianti è sostituita da una "dichiarazione di rispondenza" predisposta da un tecnico abilitato. Tale dichiarazione va allegata all'atto di trasferimento della proprietà.
Di fatto il DM 37/2008 sostituisce la legge 46/90.
Infatti alla stessa data sono abrogati (ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto 28.12.2006 n. 300, convertito con modifiche dalla legge 26.02.2007 n. 17):
Infatti alla stessa data sono abrogati (ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto 28.12.2006 n. 300, convertito con modifiche dalla legge 26.02.2007 n. 17):
| - il regolamento di cui al D.P.R. 447/91, |
| - gli articoli da 107 a 121 del D.P.R. 380/2001, |
| - la legge 5 marzo 1990, n. 46 ad eccezione degli articoli 8 (Finanziamento dell’attività di normazione tecnica), art. 14 (Verifiche), art. 16 (Sanzioni), le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento. |
A riguardo si ricorda che l'abrogazione del suddetto capo V comporta anche l'abrogazione del costituendo Albo dei responsabili tecnici previsto dall'art. 109 comma 2 del Testo Unico sull'edilizia e l'abrogazione dell'art. 108 comma 3 dello stesso Testo Unico che avrebbe consentito alle imprese in possesso di attestazione SOA di ottenere automaticamente l'abilitazione per le attività regolamentate dalla 46/90.
In sintesi:
In sintesi:
- fino al 26 marzo 2008 la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata sul "vecchio modulo" (DM 20.02.92);
- a partire dal 27 marzo 2008 la dichiarazione di conformità va rilasciata sui nuovi moduli, previsti dagli allegati I (imprese installatrici) e II (uffici tecnici interni delle imprese non installatrici) del D.M. 37/08.
Ai sensi dell'art. 11 del DM 37/2008 è previsto un unico deposito del certificato di conformità presso il Comune (Sportello Unico Edilizia), evitando così il deposito anche presso la Camera di Commercio, alla quale sarà lo stesso Sportello comunale ad inoltrare il certificato di conformità stesso per i controlli di rito.
Si rammenta in ogni caso la necessità di depositare, contestualmente alle due copie di dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte resa sulla base del modello (I o II ) di cui all'allegato (la copia destinata al Comune e la copia indirizzata alla Camera di Commercio), anche i cosiddetti allegati obbligatori (previsti esplicitamente dall'art. 7, commi 1 e 2 del D.M. 37/08):
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati,
- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 oppure schema di impianto realizzato.
Infine resta da definire il sistema delle verifiche come presupposto fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi dii sicurezza sugli impianti ai sensi della lettera b) dell'art. 11 quaterdecies, comma 13, della Legge delega.

SCIA per l'iscrizione nel Registro delle Imprese