l'atto di trasferimento quote: caratteristiche
Registro delle Imprese
Per quanto riguarda l’atto formalizzato dal commercialista deve essere generato informaticamente con estensione PDF/A, cioè deve essere un atto virtuale i cui connotati tecnici siano conformi a quelli indicati dal codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005 e s.m. e D.P.C.M. 13 gennaio 2004) in altri termini non deve contenere macro istruzioni o codici eseguibili tali da poter attivare funzionalità che possano modificarne il contenuto dopo l’avvenuta iscrizione nel registro delle imprese, in una parola l’atto deve avere il requisito DELL’IMMODIFICABILITÀ.
Si sottolinea che l’originale dell’atto è proprio quello generato informaticamente sarà solo e soltanto questo che verrà accettato per l’iscrizione nel Registro Imprese.
A tal proposito si rappresenta che non verranno accettati documenti in formato TIFF e neanche atti generati con procedura di digitalizzazione di “secondo grado”, cioè l’atto avente forma cartacea, firmato autografamente e scansionato, seppur contenente le firme digitali e ciò in quanto è considerato una copia digitale semplice (vedi art. 23 D.Lgs. 82/2005), diversa sia dall’originale che dalla copia autenticata, le uniche due modalità previste ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese.
La procedura prevista dall’art. 36 c. 1 bis, in quanto facente riferimento all’atto informatico con firme digitali dei contraenti, comporta necessariamente che le parti contraenti siano forniti di dispositivo di firma digitale con certificato di sottoscrizione valido (tre anni dal rilascio), rilasciato da un ente certificatore riconosciuto.
Ai fini della determinazione dei termini di decorrenza delle richieste di registrazione dell’atto e di iscrizione presso il R.I. è indispensabile determinare la data certa dell’atto.
Affinché tale indispensabile condizione sia determinata necessita che tutte le parti contraenti abbiano firmato digitalmente l’atto e solo quando l’ultima firma sarà apposta, il commercialista incaricato dovrà apporre la marcatura temporale, la data in cui questa viene apposta costituirà la data dell’atto la quale dovrà essere riportata nel mod. S6 nel riquadro relativo agli estremi dell’atto.
Si sottolinea che l’originale dell’atto è proprio quello generato informaticamente sarà solo e soltanto questo che verrà accettato per l’iscrizione nel Registro Imprese.
A tal proposito si rappresenta che non verranno accettati documenti in formato TIFF e neanche atti generati con procedura di digitalizzazione di “secondo grado”, cioè l’atto avente forma cartacea, firmato autografamente e scansionato, seppur contenente le firme digitali e ciò in quanto è considerato una copia digitale semplice (vedi art. 23 D.Lgs. 82/2005), diversa sia dall’originale che dalla copia autenticata, le uniche due modalità previste ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese.
La procedura prevista dall’art. 36 c. 1 bis, in quanto facente riferimento all’atto informatico con firme digitali dei contraenti, comporta necessariamente che le parti contraenti siano forniti di dispositivo di firma digitale con certificato di sottoscrizione valido (tre anni dal rilascio), rilasciato da un ente certificatore riconosciuto.
Ai fini della determinazione dei termini di decorrenza delle richieste di registrazione dell’atto e di iscrizione presso il R.I. è indispensabile determinare la data certa dell’atto.
Affinché tale indispensabile condizione sia determinata necessita che tutte le parti contraenti abbiano firmato digitalmente l’atto e solo quando l’ultima firma sarà apposta, il commercialista incaricato dovrà apporre la marcatura temporale, la data in cui questa viene apposta costituirà la data dell’atto la quale dovrà essere riportata nel mod. S6 nel riquadro relativo agli estremi dell’atto.
