Modificato l'art 2630 CC in materia di sanzioni
Art. 2630. Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi così come modificato con Legge 11 Novembre 2011, n° 180 (in G.U. 265 del 14.11.2011):"Art. 2630 – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi) – Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestiste in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo."
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.”
Considerato che per il principio di legalità si applica la norma in vigore al momento della commessa violazione – che si verifica non il giorno di presentazione al registro delle imprese, ma il primo giorno successivo alla data di scadenza del termine prescritto dalla legge, avremo che:
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se lo scadere del 1° giorno di ritardo, corrisponde al momento in cui si verifica l’illecito amministrativo, è antecedente o coincidente con la data del 14 novembre 2011 si applica per intero la sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. ovvero:
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FINO AL 14/11/2011
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IMPORTO SANZIONE |
IMPORTO PAGAMENTO LIBERATORIO ai sensi dell'art. 16 L. 689/91 |
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Violazioni di cui all'art. 2630 c.c. |
min. € 206,00 max € 2.065,00 |
€ 412,00 |
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Violazioni di cui all'art.2630 c.2 cc (deposito bilanci) |
min. € 206,00 max € 2.065,00 aumentato di un terzo |
€ 549,34 |
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se il giorno in cui si verifica l’illecito amministrativo è coincidente o successivo alla data del 15 novembre 2011, si applica la sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. come modificato:
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DAL 15/11/2011
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IMPORTO SANZIONE |
IMPORTO PAGAMENTO LIBERATORIO ai sensi dell'art. 16 L. 689/91 |
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Denunce e comunicazioni presentate entro 30 gg. successivi alla scadenza |
min. € 34,33 max € 344,00 |
€ 68,66 |
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Denunce e cominucazioni presentate oltre 30 gg. successivi alla scadenza |
min. € 103,00 max € 1.032,00 |
€ 206,00 |
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Bilanci depositati entro 30 gg. successivi alla scadenza |
min. € 45,78 max € 458,67 |
€ 91,56 |
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Bilanci depositati oltre 30 gg. successivi alla scadenza |
min. € 137,33 max € 1.376,00 |
€ 274,66 |
