Camera di Commercio di Catania

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Norme anti evasione

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Registro delle Imprese

evasione-fiscale2Nuove disposizioni anti evasione fiscale: Nella disputa fisco – evasione, nuove frecce all’arco del fisco: nascono per finalità anti-evasione le nuove norme che estendono gli obblighi di comunicazione agli Enti pubblici interessati di quelle operazioni che il codice societario definisce operazioni straordinarie.
Dal 1° maggio 2010 le operazioni di:
trasferimento all’estero, tanto nei Paesi dell’Unione Europea che in quelli extra europei, della sede sociale di società italiane,
  • atti di fusione,
  • atti di scissione,
  • atti di conferimento d’azienda,
oltre all’ordinario obbligo di comunicazione e quindi di iscrizione nel Registro delle Imprese, ai fini pubblicistici, dovranno essere comunicati anche all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAIL.
Nel caso di trasferimento della sede sociale della società in un Paese estero, la comunicazione agli altri Enti interessati (Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL) sarà effettuata in automatico dal sistema informatico delle Camere di Commercio.
Nei casi di conferimento di azienda, scissione e fusione, i soggetti interessati, per garantire l’unicità e contemporaneità di comunicazione tanto al Registro delle Imprese che all’Agenzia delle Entrate e, ove sussistano i presupposti di legge, anche all’INPS e all’INAIL, dovranno utilizzare la Comunicazione Unica di cui all’art. 9 del Decreto Legge 31.01.2007, come convertito dalla Legge 02.08.2007, n. 40.
Le finalità di tali novazioni normative sono chiare.
  • tutelare il diritto di credito dei soggetti residenti;
  • impedire frodi fiscali internazionali e nazionali, grazie ad alcuni atti societari.
Così vuole la Legge 22.05.2010, n. 73, di conversione del Decreto Legge 25.03.2010, n. 40, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25.05.2010, n. 120.
Sempre all’indirizzo della tutela del credito, specificatamente in tema di fallimento, è diretta l’altra novità legislativa contenuta nel comma 6 dell’art. 29 Decreto Legge 31.05.2010, n. 78.
Prima dell’entrata in vigore della normativa in questione, il provvedimento dichiarativo del fallimento di un soggetto che veniva emesso dal Tribunale, conteneva anche il nome del curatore fallimentare, comunicandolo al Registro delle Imprese per le iscrizioni di rito a cura della Cancelleria.
Il complesso normativo precedente, non prevedendo la comunicazione di accettazione della nomina a curatore fallimentare del professionista incaricato, determinava l’iscrizione al Registro delle Imprese della dichiarazione di fallimento e del curatore fallimentare, per cui, nell’ipotesi in cui questi non accettasse la nomina, il nominativo permaneva iscritto quale curatore fallimentare per il periodo di tempo intercorrente dalla comunicazione al Tribunale della non accettazione dell’incarico e l’adozione del provvedimento di nomina di altro curatore fallimentare.
Oggi, la norma introdotta dal Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, aggiunge l’obbligo in capo al curatore fallimentare di comunicare al Registro delle Imprese, tramite la Comunicazione Unica i dati necessari ai fini dell’iscrizione al passivo della procedura concorsuale.
In assenza di una puntuale specifica dei dati necessari, cui fa riferimento la norma, si ritiene che quelli utili per una eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale siano:
  • denominazione della società o dell’impresa, il codice fiscale, la sede ed il numero della procedura concorsuale;
  • nome e cognome del curatore fallimentare, il codice fiscale, la sede della curatela e la data di accettazione dell’incarico;
  • data dell’udienza fissata dal giudice delegato per l’accertamento dello stato passivo.
La comunicazione di cui sopra deve essere inviata telematicamente al Registro delle Imprese dal curatore fallimentare entro quindici giorni dall’accettazione della nomina, pena l’applicazione di una sanzione per tardata od omessa denuncia il cui importo è stato raddoppiato.