Obbligato alla richiesta
Registro delle Imprese
Il commercialista per procedere alla richiesta di iscrizione dell’atto di cessione quote nel Registro delle Imprese necessita di apposita procura di incarico professionale, sarebbe bene che anche questo documento fosse digitale sottoscritto digitalmente. In alternativa, si può dichiarare l’assunzione dell’incarico iscrivendo nel riquadro note del mod. S6 la seguente dicitura:
"Il sottoscritto dr/rag. ……………………….., nato a ………………………. il ……………………… consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, dichiara di essere stato incaricato, in data …………….., alla trasmissione dell’atto di trasferimento quote da tutte le parti contraenti, sulla base di documentazione in proprio possesso e a disposizione dell’Ufficio del Registro delle Imprese"
.La richiesta di iscrizione redatta con modulistica software Fedra Plus 6.0 o versione successiva, deve essere:
Sottoscritta digitalmente, con firma digitale di ruolo, per intenderci quella rilasciata da CERTICOMM qualora il commercialista è in possesso del dispositivo di firma digitale personale, occorre riportare nel riquadro NOTE del mod. S6, la seguente dicitura:
"Il sottoscritto dr/rag. ……………………….., nato a ………………………. il ……………………… consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, dichiara di essere iscritto all’Albo del Dottori commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di ……… al n. ………….
Dichiara inoltre di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all’esercizio della professione."
La richiesta di iscrizione deve essere corredata:
- originale informatico dell’atto di trasferimento quote firmato digitalmente dalle parti contraenti con marcatura temporale la quale fissa la data dell’atto
- copia cartacea dello stesso con annotazione dell’avvenuta registrazione
- documento di incarico professionale, possibilmente digitale, o in alternativa la dichiarazione di cui sopra, riportata nel riquadro Note del mod. S6.
La sanzione è a carico del commercialista poiché le parti contraenti non sono individuati dalla legge quali obbligati al deposito.
