Camera di Commercio di Catania

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Posta Elettronica Certificata (PEC)

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Registro delle Imprese

pecPosta elettronica certificata (PEC): Già partire dal 01 Aprile 2010 doveva essere indicato indirizzo PEC in occasione di qualsiasi invio (anche per modifiche, oltre che per le nuove costituzioni).
Nel quadro di ComUnica relativo al domicilio elettronico è, infatti, indispensabile indicare un indirizzo PEC al quale verranno indirizzate le eventuali comunicazioni da parte degli Enti interessati alla Comunicazione Unica stessa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 6, DL n. 185/2008 convertito con legge n. 2/2009 per tutte le società vige l'obbligo di iscrivere nel Registro delle Imprese il proprio Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) entro il 29 novembre 2011 in esenzione da bollo e diritti. La comunicazione si intenderà, comunque, come correttamente adempiuta se effettuata entro il 31 Dicembre 2011 (come da pdf Circolare del Ministero per lo Sviluppo Economico del 25 Novembre 2011 )

A seguito della Circolare n. 3645/C del 03/11/2011, del Ministero dello Sviluppo Economico relativamente alla comunicazione della PEC, è consentita l’indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica di uno studio professionale che assista l’impresa negli adempimenti burocratici, ovvero di un’altra società cui l’impresa obbligata all’adempimento sia giuridicamente o economicamente collegata.

 

SOGGETTI  OBBLIGATI  A COMUNICARE LA PEC AL REGISTRO IMPRESE

Tutte le società di capitali e di persone:
le società di nuova costituzione contestualmente all’iscrizione;
le società già iscritte alla data del 20/11/2008;
le società semplici;
le società cooperative;
le società in liquidazione o in fallimento in quanto la norma non le esclude;
le società estere che hanno una o più sedi secondarie in Italia.


SOGGETTI CHE NON DEVONO COMUNICARE LA PEC AL REGISTRO IMPRESE

1. Le imprese individuali
2. I consorzi
3. I Geie
4. I soggetti collettivi iscritti solo nel REA
5. Tutte le imprese non costituite in forma societaria

 

MODALITÀ PER ESEGUIRE LA COMUNICAZIONE DELLA PEC DELLE SOCIETÀ

La comunicazione della PEC delle società può essere fatta attraverso una pratica di Comunicazione Unica, utilizzando alternativamente:

La comunicazione deve essere effettuata tramite ComUnica. La distinta deve contenere il modello S2, compilato nel riquadro 5, nei soli campi relativi all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata.



DIRITTI E BOLLI

Le domande aventi per oggetto “soltanto” la comunicazione della PEC sono, per legge, esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
La comunicazione della PEC delle società non è soggetta al pagamento della tariffa prevista per la spedizione telematica al Registro Imprese, per cui è totalmente gratuita.
Se la comunicazione della PEC delle società viene eseguita tardivamente e cioè dopo il 29 novembre 2011 (oggi 31 dicembre 2011,  come da pdf Circolare del Ministero per lo Sviluppo Economico del 25 Novembre 2011 ), resta esente da imposta di bollo,  diritti di segreteria e dalle tariffe.
Se contestualmente alla comunicazione della PEC la società richiede anche l’iscrizione di altri dati, fatti o atti (es. trasferimento di sede, inizio attività, nomine ecc.), la relativa domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria.



TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA PEC DELLE SOCIETÀ

1. Le società di nuova costituzione devono farlo contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese.
2. Le società già costituite alla data del 20 novembre 2008 e quelle costituitesi successivamente, che non vi abbiano ancora provveduto, devono farlo entro il 29 novembre 2011.



SANZIONI

In caso di omessa o ritardata comunicazione si applicano le sanzioni previste dall'art. 2630 del Codice Civile:
Art. 2630. Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi così come modificato con Legge 11 Novembre 2011, n° 180 (in G.U. 265 del 14.11.2011):

 

"Art. 2630(Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi)Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestiste in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo."

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

Considerato che per il principio di legalità si applica la norma in vigore al momento della commessa violazione – che si verifica non il giorno di presentazione al registro delle imprese, ma il primo giorno successivo alla data di scadenza del termine prescritto dalla legge, avremo che:

  1. se lo scadere del 1° giorno di ritardo, corrisponde al momento in cui si verifica l’illecito amministrativo, è antecedente o coincidente con la data del 14 novembre 2011 si applica per intero la sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. ovvero:

 

FINO AL 14/11/2011

 

 

IMPORTO SANZIONE

IMPORTO PAGAMENTO

LIBERATORIO

ai sensi dell'art. 16 L. 689/91

Violazioni di cui all'art. 2630 c.c.

min. € 206,00 max € 2.065,00

412,00

Violazioni di cui all'art.2630 c.2 cc

(deposito bilanci)

min. € 206,00 max € 2.065,00

aumentato di un terzo

 

549,34

   

  1. se il giorno in cui si verifica l’illecito amministrativo è coincidente o successivo alla data del 15 novembre 2011, si applica la sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. come modificato:

 

 

DAL 15/11/2011

 

 

IMPORTO SANZIONE

IMPORTO PAGAMENTO

LIBERATORIO

ai sensi dell'art. 16 L. 689/91

Denunce e comunicazioni presentate

entro 30 gg. successivi alla scadenza

 

min. € 34,33 max € 344,00

 

68,66

Denunce e cominucazioni presentate

oltre 30 gg. successivi alla scadenza

 

min. € 103,00 max € 1.032,00

 

206,00

 

 

 

Bilanci depositati

entro 30 gg. successivi alla scadenza

 

min. € 45,78 max € 458,67

 

91,56

Bilanci depositati

oltre 30 gg. successivi alla scadenza

 

min. € 137,33 max € 1.376,00

 

274,66

 




SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA COMUNICAZIONE DELLA PEC DELLE SOCIETÀ

  • Uno degli amministratori o il legale rappresentante della società (amministratore o socio amministratore);
  • Il professionista incaricato, dichiarando nelle note di essere stato incaricato dai legali rappresentanti della società e di essere regolarmente iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti – sezione A, se il dispositivo di firma digitale con il quale sottoscriverà la domanda non è completo di certificato di ruolo. 
  • L’uso della procedura semplificata (PEC semplice) è riservato invece solo ai legali rappresentanti (amministratori o soci amministratori) della società.
  • Il procuratore, se allega alla domanda la procura conferitagli da un legale rappresentante (amministratore o socio amministratore) secondo le modalità attualmente in uso.



SCADENZA DELLA CASELLA PEC GIÀ COMUNICATA

In caso di rinnovo della PEC già iscritta al Registro Imprese, avvenuto sia precedentemente sia successivamente alla sua scadenza, non deve essere fatta alcuna comunicazione al Registro Imprese.

La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi PEC, nel Registro delle Imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi dell'art. 16, avviene liberamente e senza oneri.
L'indirizzo PEC delle società deve essere visibile nelle Visure rilasciate dalle Camere di Commercio.
L'estrazione di elenchi di indirizzi di PEC è consentita alle sole Pubbliche Amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
Con l'occasione, si ricorda che anche i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato hanno l’obbligo di comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certicifcata (PEC). Gli indirizzi comunicati saranno pubblicati attraverso appositi elenchi riservati curato dai relativi Ordini o Collegi. Gli elenchi sono consultabili in via telematica esclusivamente dalle Pubbliche Amministrazioni.

Si sottolinea, inoltre, che è stata abolita la necessità del consenso espresso per le comunicazioni inoltrate all'indirizzo PEC reso pubblico da società iscritte nel Registro delle Imprese e dai liberi professionisti. E' stata quindi introdotto l'obbligo per le società di accettare i messaggi PEC senza necessità di preventivo assenso.