Requisiti DM 37-08
Registro delle Imprese
Requisiti previsti (art. 4 D.M. 37/08) (alternative)
I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.
Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie) tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
Riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero
E' possibile il riconoscimento in Italia dei requisiti conseguiti all'estero. Per far ciò, coloro che hanno conseguito la qualifica all'estero (sia in un paese UE che extra-UE), devono farsi riconoscere il titolo dal Ministero dello Sviluppo Economico (ex Attività Produttive).
Nel sito internet del Ministero è possibile scaricare i modelli necessari per presentare la richiesta di riconoscimento e le relative istruzioni:
http://www.attivitaproduttive.gov.it/pdf_upload/documenti/phpbfdts1.pdf
Altri casi possibili:
1. per ex titolari di imprese del settore: essere stati iscritti all'AIA prima del 13.3.90 per almeno 1 anno (art. 6 L. 25/96);
Note
Per lavoro continuativo (lettera b) si intende un periodo di tempo senza nessuna interruzione.
Per consecutivo (lettera c) invece, s'intende un periodo svolto in forma anche interrotta e, in ogni caso, presso varie aziende del medesimo settore.
La lettera d) prevede la prestazione lavorativa in qualità di operaio specializzato per un periodo non inferiore a 3 anni.
Per detto periodo non è prevista la continuità né la consecutività.
Esempi
1. Idraulico assunto dal 02/2004 al 05/2006 presso impresa idraulica; poi dal 07/2006 al 06/2008 c/o altra impresa idraulica: esiste consecutività
2. Idraulico assunto dal 06/2003 al 06/2006 presso impresa idraulica; poi dal 11/2006 al 02/2007 da altra impresa del settore elettrico; successivamente, dal 03/2007 al 03/2008 presso impresa idraulica. Non c'è consecutività, poiché il periodo e stato "interrotto" con assunzione presso altra impresa non del settore specifico
Per esercitare l'attività in forma artigianale occorre essere iscritti all'Albo Imprese Artigiane in base ai requisiti soggettivi e oggettivi indicati dalla Legge Quadro 443/85. (
scarica il modello)
L'iscrizione è condizione per:
* la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane;
* la costituzione del rapporto assicurativo previdenziale con l'INPS;
* l'uso di una denominazione in cui ricorrano riferimenti alla parola artigianato.
- diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta
- diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, con specializzazione relativa al settore delle attività di impiantista di cui all'articolo 1 del DM 37/2008 (401 Kb), presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie) è di un anno
- titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie) è di due anni;
- prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 del D.M.37/2008
I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.
Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie) tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
Riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero
E' possibile il riconoscimento in Italia dei requisiti conseguiti all'estero. Per far ciò, coloro che hanno conseguito la qualifica all'estero (sia in un paese UE che extra-UE), devono farsi riconoscere il titolo dal Ministero dello Sviluppo Economico (ex Attività Produttive).
Nel sito internet del Ministero è possibile scaricare i modelli necessari per presentare la richiesta di riconoscimento e le relative istruzioni:
http://www.attivitaproduttive.gov.it/pdf_upload/documenti/phpbfdts1.pdf
Altri casi possibili:
1. per ex titolari di imprese del settore: essere stati iscritti all'AIA prima del 13.3.90 per almeno 1 anno (art. 6 L. 25/96);
Note
Per lavoro continuativo (lettera b) si intende un periodo di tempo senza nessuna interruzione.
Per consecutivo (lettera c) invece, s'intende un periodo svolto in forma anche interrotta e, in ogni caso, presso varie aziende del medesimo settore.
La lettera d) prevede la prestazione lavorativa in qualità di operaio specializzato per un periodo non inferiore a 3 anni.
Per detto periodo non è prevista la continuità né la consecutività.
Esempi
1. Idraulico assunto dal 02/2004 al 05/2006 presso impresa idraulica; poi dal 07/2006 al 06/2008 c/o altra impresa idraulica: esiste consecutività
2. Idraulico assunto dal 06/2003 al 06/2006 presso impresa idraulica; poi dal 11/2006 al 02/2007 da altra impresa del settore elettrico; successivamente, dal 03/2007 al 03/2008 presso impresa idraulica. Non c'è consecutività, poiché il periodo e stato "interrotto" con assunzione presso altra impresa non del settore specifico
Per esercitare l'attività in forma artigianale occorre essere iscritti all'Albo Imprese Artigiane in base ai requisiti soggettivi e oggettivi indicati dalla Legge Quadro 443/85. (
scarica il modello)L'iscrizione è condizione per:
* la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane;
* la costituzione del rapporto assicurativo previdenziale con l'INPS;
* l'uso di una denominazione in cui ricorrano riferimenti alla parola artigianato.
