DOP e IGP
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DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA e INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
Con il termine DOP, Denominazione di Origine Protetta, si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o in casi eccezionali di un paese, utilizzato per designare un prodotto agricolo o alimentare:
originario di quel luogo,
avente qualità o caratteristiche derivate dall'ambiente geografico,
prodotto, trasformato ed elaborato in quel luogo.
Con il termine IGP, Indicazione Geografica Protetta, si intende il nome di una regione o di un luogo determinato utilizzato per designare un prodotto agricolo o alimentare:
originario di quel luogo,
avente un elemento attribuibile all'origine geografica e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica determinata.
Quindi l'IGP è un marchio comunitario che viene attribuito a prodotti originari di uno specifico ambito territoriale, ma per il quale, a differenza della DOP, è sufficiente che un solo ingrediente provenga dall'area geografica determinata, o che una sola fase del processo di lavorazione avvenga in essa.
Questi riconoscimenti sono applicabili solo ai prodotti elencati nell'allegato I del trattato comunitario e negli allegati I e II del Regolamento 2081/92.
Solo le associazioni, intese come organizzazioni di produttori e/o trasformatori, sono autorizzate a inoltrare la domanda di registrazione allo Stato membro sul cui territorio è situata l'area geografica in questione. La domanda deve essere corredata da un disciplinare di produzione contenente gli elementi richiesti dallo stesso regolamento.
Lo Stato membro verifica che la documentazione sia giustificata sulla base dei requisiti del regolamento e se l'esito è positivo la trasmette alla Commissione riunita a Bruxelles.
Se i requisiti del Regolamento risultano soddisfatti e non vengono presentate dichiarazioni di opposizione al riconoscimento, la denominazione è iscritta al "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" con i nomi delle associazioni e degli organismi di controllo interessati.
Secondo regolamento gli Stati membri devono provvedere alla designazione di strutture di controllo, pubbliche o private, per attestare la rispondenza dei prodotti protetti ai requisiti del disciplinare. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali è l'autorità preposta al coordinamento delle attività di controllo. Le strutture private per ottenere l'autorizzazione ministeriale devono dimostrare : a) la conformità alla norma EN 45011; b) la disponibilità di personale qualificato sul prodotto specifico e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo; c) l'adeguatezza delle relative procedure.
I costi dei controlli previsti devono essere sostenuti dai produttori che utilizzano la denominazione protetta.
Le denominazioni registrate sono tutelate contro qualsiasi impiego commerciale, usurpazione, imitazione, o indicazione che possa indurre in errore il consumatore sull'origine dei prodotti.
Iter del controllo delle DOP, IGP e AS
