Registro protesti
Registro protesti
Il Registro Informatico dei Protesti provvede alla pubblicazione ufficiale dell'Elenco Protesti sostituendo la pubblicazione cartacea dell'elenco stesso gia' effettuata dalle Camere di Commercio ai sensi della Legge 12 Febbraio 1955, n.77.
Il Ministero dell'Industria, affidando alle Camere di Commercio con il Decreto n. 316/2000 l'attuazione del Registro Informatico dei Protesti, ha inteso assicurare la completezza, l'organicità, la tempestività e l'informazione dei protesti cambiari su tutto il territorio nazionale, le notizie dei protesti accrescono il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali e dell'affidabilita' di un soggetto o di un impresa.
Il protesto è un atto autentico con cui il Pubblico Ufficiale autorizzato constata la mancata accettazione di una tratta o il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno
Nel Registro sono iscritti i dati relativi a:
- I protesti per mancato pagamento di cambiali, di vaglia cambiari, di assegni bancari, nonchè le dichiarazioni emesse dalle stanze di compensazione;
- le dichiarazioni di rifiuto di pagamento di cambiali e di vaglia cambiari.
Il Registro Informatico Protesti contiene i protesti levati negli ultimi 5 anni, a partire dalla data di pubblicazione sul Registro, e non cancellati.
Il Registro Informatico dei Protesti è accessibile al pubblico presso i terminali delle Camere di Commercio o sui terminali remoti collegati al sistema informativo delle stesse.
La consultazione ha luogo su scala nazionale e la Camera di Commercio, su richiesta dell'interessato, rilascia la visura nominativa o certificato protesti.
La Legge n. 235 del 18 Agosto 2000 consente di effettuare, presso le Camere di Commercio, la cancellazione dei titoli cambiari o vaglia cambiari pagati entro un anno dalla data di levata, trascorso tale termine il titolo dovrà, prima che si possa procedere alla cancellazione, essere riabilitato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
La Camera di Commercio ha competenza territoriale provinciale per cui, anche in materia di cancellazioni dal Registro Informatico, la sua competenza e' circoscritta ai protesti di titoli levati nella provincia di riferimento.
Diversa disciplina legislativa riguarda l'assegno bancario poichè anche se pagato entro i 60 giorni dalla data di levata del protesto, rimane, per un certo tempo (un anno prima che si possa procedere alla Riabilitazione) , sul Registro informatico Protesti (sentenza Corte Costituzionale del 12 Marzo 2003 n. 70).
E' prevista la cancellazione del protesto di assegni solo nel caso di errore/illegittimità della levata (allegando all'istanza Provvedimento Giudiziario o Amministrativo) ovvero nel caso di riabilitazione del debitore protestato da parte del competente Tribunale.
Le istanze di cancellazione devono essere presentate con l'apposita modulistica complete degli allegati richiesti come da formulario:
modello istanza cancellazione
modello_istanza_riabilitazione
Se il titolo protestato da cancellare consiste in una cambiale, pagata entro un anno dalla data di levata del protesto, l'Ufficio procede direttamente alla cancellazione
Se trattasi di cambiale pagata oltre l'anno dalla data di levata del protesto o, in ogni caso, di assegno è necessario, preventivamente ottenere il decreto di riabilitazione emesso dal Tribunale presso la cui circoscrizione risiede il richiedente.
I diritti di segreteria richiesti ammontano a € 8,00 per ciascun titolo oggetto di cancellazione o rettifica.
Alla domanda va applicata una marca da bollo di € 14,62.
Tempistica:
Il tempo massimo previsto dalla normativa per esitare le cancellazioni è di venticinque giorni.
Il tempo medio di adozione è di giorni tre.
Responsabile : Patrizia Mauro
Telefono : 095/7361376
Fax: 095/7361334
Carmela Palazzo
Telefono : 095/7361359
rettifica ufficiali levatori
illegittimità banche
modello_istanza_cancellazione
modello istanza riabilitazione
modello istanza illegittimità o errore
elenco documenti cancellazione
